L’INPS ha specificato la procedura per poter usufruire del congedo di maternità, anche senza il certificato telematico. Scopriamo come fare.
Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che spetta alle lavoratrici dipendenti durante il periodo di gravidanza e puerperio o in caso di adozione o affidamento.
Si estende dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai tre mesi successivi al parto. Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni tra il termine effettivo e quello presunto si addizionano ai tre mesi.
Hanno diritto al congedo di maternità le lavoratrici:
- dipendenti;
- disoccupate o sospese, a patto che non siano intercorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione o della sospensione e la data di inizio del congedo di maternità;
- disoccupate che percepiscono la NASpI o altra indennità di disoccupazione;
- agricole con almeno 51 giornate di lavoro svolto nell’anno precedente a quello di inizio del congedo di maternità o nello stesso anno ma prima della maternità;
- addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno almeno 26 contributi settimanali nell’anno precedente a quello del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti;
- a domicilio;
- LSU o APU attività socialmente utili o di pubblica utilità.
Tramite il Messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024, l’INPS ha chiarito un’importante questione, relativa all’obbligatorietà della presentazione del certificato telematico. Vediamo cosa ha stabilito.
Congedo di maternità: cosa succede se non si invia il certificato medico telematico?
Le lavoratrici possono beneficiare dell’indennità di maternità anche se non viene inviato il certificato telematico di gravidanza.
Con il Messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024, infatti, l’Istituto di Previdenza ha ribadito l’obbligo di trasmissione del certificato da parte del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale ma ha sottolineato come il diritto al congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti sia un diritto indisponibile.
Di conseguenza, il congedo non può essere negato nell’ipotesi in cui il medico certificatore non abbia provveduto all’inoltro della documentazione telematica. Per i datori che non rispettano tale regola, è previsto l’arresto fino a sei mesi, ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
Per garantire la corretta fruizione del diritto alla maternità, l’INPS ha evidenziato che:
- se è stata inviata richiesta di congedo di maternità senza l’invio telematico della certificazione che attesta la gravidanza, il diritto può essere concesso soltanto prima della nascita del bambino;
- se è stato inviato il certificato di gravidanza cartaceo da parte di un medico del SSN, si può usare la data presunta del parto specificata nel documento;
- se non è stato trasmesso alcun certificato di gravidanza ma è stata dichiarata dall’ASL l’interdizione anticipata della lavoratrice, è possibile usare la data presunta del parto indicata nel documento;
- se non è stata inviata alcuna documentazione, il congedo di maternità viene calcolato partendo dai due mesi prima del parto, a ritroso dalla data del parto, verificando i dati della piattaforma “ConsANPR“.