Cosa può fare il contribuente che non abbia ricevuto il TFR per riscuoterlo? Ed in che modo è supportato dalla legge? Scopriamolo insieme.
Durante l’intero arco di rapporto professionale tra dipendente e datore di lavoro, tra le due parti viene stabilito un credito che il dipendente accantona di mese in mese, e che il datore trattiene, fino al termine definitivo delle prestazioni lavorative della risorsa assunta presso l’azienda. Quando il rapporto finisce, ecco che il datore è tenuto ad erogare al lavoratore quel credito come Trattamento di Fine Rapporto (TFR), conosciuto anche come buona uscita.
Il Codice Civile, inoltre, all’articolo 2120 prevede anche la possibilità che parte del TFR possa essere erogata anche prima della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, per una quota massima pari al 70% dell’ammontare maturato, nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta ed il datore di lavoro la accetti, a seconda delle condizioni economiche in cui l’azienda versa al momento dell’avanzamento della richiesta.
Tuttavia, per quanto la materia sia disciplinata dalla legge, può capitare che al termine del rapporto lavorativo il datore non eroghi il TFR: cosa può fare, dunque, in queste circostanze il lavoratore? Quali sono le garanzie e le tutele legislative e/o assicurative a cui può fare appello per riscuotere quanto dovuto e di diritto? Approfondiamo insieme.
Teniamo a mente alcuni principi cardine. Innanzitutto, un ritardo qualsiasi di erogazione del TFR comporta l’applicazione di interessi e la rivalutazione monetaria del suo ammontare. Dunque, se il trattamento tarda ad essere percepito, al momento della sua erogazione dovrà comprendere questi plus valori, per una cifra dunque maggiore – anche solo sensibilmente – rispetto a quanto sarebbe stato spettante se la somma fosse stata versata puntualmente (solitamente il mese successivo al termine del rapporto lavorativo).
In secondo luogo, attenzione ad un dettame di legge: il TFR, come esplicitato dall’articolo 2948 del Codice Civile, è soggetto ad una prescrizione quinquennale. Ciò significa che se il lavoratore che l’abbia riscosso non si adopera entro questo termine di tempo, a partire dalla data di cessazione del rapporto professionale, per ottenerlo, perderà quindi il diritto a riscuoterlo.
Per riscuoterlo, dunque, il lavoratore potrà avanzare richiesta di informazioni alla propria azienda, rivolgendosi in modo bonario ed informale direttamente al datore di lavoro o ai responsabili dell’ufficio contabile. In caso di mancata risposta, potrà quindi procedere in modo formale inviando una raccomandata A/R o una PEC, sempre al datore di lavoro o ai responsabili. Nei casi peggiori, ovvero in cui questi primi tentativi non abbiano prodotto risultato alcuno, ecco che diventa necessario rivolgersi ad un legale, oppure ad un sindacalista, per avanzare denuncia all’Ispettore territoriale del lavoro o per fare ricorso al Giudice del lavoro.
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