Vi è la possibilità, in caso di congedo di maternità, di riscattare i contributi previdenziali utilizzandoli per andare a ‘comporre’ il trattamento pensionistico?
Quando una donna lavoratrice decide di diventare madre esiste una forma di tutela del posto di lavoro nota come congedo di maternità che le permette di rimanere a casa a cominciare da pochi mesi prima del parto per poi occuparsi del figlio nel primo periodo della sua vita.
Ma quello che in tante si domandano è se vi sia la possibilità, trattandosi peraltro di una forma di astensione obbligatoria dal lavoro, di riscattare i cosiddetti contributi figurativi relativi a questo periodo per la pensione futura. Vediamo che cosa dice la legge in tal senso.
Iniziamo col sottolineare che il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è coperto da un’indennità sostitutiva che viene erogata direttamente dall’Inps. Non è però previsto un automatico accredito dei contributi previdenziali. Sarà compito della lavoratrice provvedere ad effettuare una richiesta specifica in merito alla copertura contributiva relativa a quel periodo. La domanda andrà inviata all’Inps e occorrerà allegare un’autocertificazione da presentare in sostituzione del certificato dell’atto di nascita.
I contributi in questione sono ‘figurativi’ ovvero concorrono a dar forma ai requisiti per poter in futuro richiedere la pensione ma non vanno ad incrementarne l’importo. La lavoratrice ha, a tal proposito, due possibilità: può infatti richiedere l’accredito dei contributi figurativi oppure il riscatto degli stessi a fini previdenziali. La durata del congedo di maternità, del resto, è pari a cinque mesi pertanto poter valorizzare ai fini del trattamento pensionistico i relativi contributi è sicuramente un passaggio importante oltre che utile.
Occorre però ricordare che esiste anche la possibilità di sfruttare il congedo parentale che è un’astensione facoltativa dal lavoro e che consente sia alle madri che ai padri la possibilità di assentarsi per uno specifico quantitativo di ore. Il tutto mediante appositi permessi. In questo caso il riscatto dei relativi contributi è soggetto a dei costi ed è importante distinguere questi contributi, riscattabili per l’astensione facoltativa, da quelli accreditabili per i periodi di astensione obbligatoria. L’accredito figurativo è disponibile per le lavoratrici che hanno maturato non meno di un contributo settimanale nella loro vita assicurativa. Il tutto a patto che il periodo relativo alla richiesta dei contributi rientri nell’ambito di un rapporto lavorativo in merito al quale vi sia l’obbligo di versare nell’assicurazione generale obbligatoria i contributi.
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