Nuove disposizioni in termini normativi riguardo i contratti di lavoro: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo Decreto Legge.
Lunedì 19 febbraio 2024 la Camera dei deputati si è riunita per discutere il Decreto Milleproroghe, approvando il disegno di legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2023 numero 215 con 140 voti favorevoli e 69 contrari. Sono state delineate le causali che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato oltre la soglia dei 12 mesi.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 del citato D.Lgs. numero 81/2015, si può ricorrere al contratto di lavoro subordinato per una durata non superiore ai 12 mesi, ma senza una motivazione specifica. Se il rapporto di lavoro supera l’anno, la situazione cambia.
Sono state soppresse le condizioni a cui si è fatto riferimento fino a poco tempo fa, ovvero esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività ordinaria ed esigenze correlate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Oggi perciò la situazione è cambiata: si potrà optare per un contratto a tempo determinato dopo 12 mesi di assunzione in caso di contratti collettivi aziendali, territoriali o nazionali stipulati dalle RSA / RSU e dalle associazioni sindacali. In caso di assenza di tali contratti collettivi, si fa riferimento alle causali di riferimento per i contratti collettivi aziendali.
La circolare ministeriale permette alle parti stipulanti il contratto individuale di lavoro di individuare, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi.
Questa possibilità è valida fino al 30 aprile 2024, da intendersi come data della stipula del contratto, che però potrebbe avere una durata che va oltre la fine di aprile. Il Decretone perciò prevede la possibilità per il datore di lavoro e per il dipendente di avere un limite di tempo esteso fino al 31 dicembre 2024.
In ogni caso, sarà comunque necessario far riferimento alle linee guida fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 9 ottobre 2023 numero 9. La data a cui fare riferimento è quella della stipula del contratto (30 aprile), ma si ha un limite di tempo esteso fino a fine dicembre. Resta però la certezza che i contratti a termine non possano superare la durata dei 24 mesi, tranne nel caso in cui persistano delle diverse previsioni dei contratti collettivi, la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato (max 12 mesi) presso l’Ispettorato del Lavoro e delle proroghe nel contratto a termine.
Alla scadenza di tale contratto, è possibile rinnovarlo o direttamente interrompere il rapporto lavorativo. In caso di rinnovo, dovranno trascorrere 20 giorni dalla fine del precedente contratto se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi, 10 giorni per contratti di durata pari o inferiore a metà anno solare. Se l’intervallo non è rispettato, diventa automaticamente contratto a tempo indeterminato.
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